Art. 527 
 
                    Ispezioni tecnico-logistiche 
 
1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno  lo  scopo  di  accertare  e
controllare: 
a) il funzionamento  dei  servizi  di  commissariato  presso  ciascun
organismo in relazione ai compiti  istituzionali  e  ai  riflessi  di
ordine economico  e  amministrativo  connessi  al  funzionamento  dei
servizi stessi; 
b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle
infrastrutture. 
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte,  di  norma,  almeno
ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che  le
effettua direttamente o le delega a ufficiali appartenenti  ai  corpi
di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede  il
competente organo  centrale  che  puo'  avvalersi  di  ufficiali  dei
predetti  corpi.  Per  l'Arma   dei   carabinieri   sono   effettuate
direttamente dal Comando generale o sono  delegate  a  ufficiali  del
comparto amministrativo. 
3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila
una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni,
i suggerimenti e le  proposte  che  ritiene  opportuno  formulare  in
ordine alle risultanze  dell'ispezione  compiuta.  La  sintesi  delle
osservazioni e' trascritta in  apposito  registro.  La  relazione  e'
inviata all'autorita'  che  ha  disposto  l'ispezione  e  costituisce
elemento di base per il controllo interno.