Art. 527 Ispezioni tecnico-logistiche 1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare: a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali e ai riflessi di ordine economico e amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi; b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture. 2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega a ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal Comando generale o sono delegate a ufficiali del comparto amministrativo. 3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.