Art. 88. 
 
  Le mole a disco normale devono  essere  montate  sul  mandrino  per
mezzo di flange  di  fissaggio,  di  acciaio  o  di  altro  materiale
metallico non fragile e di caratteristiche  adatte,  aventi  diametro
uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola, salvo
quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette  flange  e  la
mola deve avvenire secondo una zona, anulare periferica  di  adeguata
larghezza e mediante interposizione di una guarnizione  di  materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro. 
  Le mole ad anello, a tazza, a scodella,  a  coltello  ed  a  sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante  flange,  piastre,
ghiere o altri idonei  mezzi,  in  modo  da  conseguire  la  maggiore
possibile sicurezza contro i pericoli di  spostamento  e  di  rottura
della mola in moto.