Art. 329. 
           Insegnamenti di discipline applicate alla pesca 
 
  1.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  d'intesa  con   il
Ministero dei trasporti e della navigazione, cura che  nei  programmi
di insegnamento nella scuola media e  negli  istituti  di  istruzione
secondaria  superiore  siano  inserite  nozioni  di  biologia  marina
applicata alla pesca. Cura altresi' che nei programmi di insegnamento
degli istituti tecnici nautici o istituti  professionali  equiparati,
siano inseriti lo studio della biologia  marina  e  della  tecnologia
della pesca marittima, nonche' nozioni di economia  e  diritto  della
pesca.