Art. 330. Educazione stradale 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione, avvalendosi della collaborazione dell'Automobil club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle istituzioni di cui al comma 1; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.