(Regolamento-art. 630)
 
                              Art. 630. 
 
 
  Il tesoriere centrale  rende  il  conto  giudiziale  della  propria
gestione alla direzione generale del tesoro, nel  termine  prescritto
dall'articolo 611 del presente regolamento. 
 
  Se  durante  la  gestione  dell'anno   finanziario   sia   avvenuto
cambiamento di controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare
tanti separati conti giudiziali  quanti  furono  i  controllori  capi
funzionanti durante la sua gestione.