(Regolamento-art. 632)
 
                              Art. 632. 
 
 
  Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto
incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare: 
 
  Nell'entrata: 
 
    a) il debito alla chiusura dell'esercizio precedente; 
 
    b) le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti  della
riscossione o da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro,
sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi  e  per
qualsiasi altra causa; 
 
  Nell'uscita: 
 
    c) il credito,  ove  ve  ne  sia,  alla  chiusura  dell'esercizio
precedente; 
 
    d) le  somme  pagate  risultanti  da  analoghe  dichiarazioni  di
regolarita', da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti
ed ordini regolari e definitivi; 
 
    e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo
i casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo. 
 
  Al detto conto deve essere unito  quello,  a  parte,  di  carico  e
scarico di tutti i bollettari ricevuti  e  di  quelli  consumati  pel
rilascio delle quietanze e  dei  vaglia  del  tesoro.  Questo  conto,
quanto al carico, deve concordare coll'uscita di quello  da  rendersi
dal magazziniere del provveditorato  generale  che  ne  ha  fatto  la
somministrazione alle tesorerie.