(Regolamento-art. 635)
 
                              Art. 635. 
 
 
  I tesorieri rendono altresi' il conto dei  depositi  provvisori  di
che al titolo XI e quello  del  movimento  dei  titoli  riferibili  a
operazioni del debito pubblico. Questi  conti,  visti  e  verificati,
dalla  direzione  generale   del   tesoro,   sono   sottoposti   alla
approvazione della Corte dei conti.