(Codice Penale-art. 651)
                              Art. 651. 
 
      (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) 
 
  Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale  nell'esercizio  delle
sue funzioni, rifiuta di dare  indicazioni  sulla  propria  identita'
personale, sul proprio stato,  o  su  altre  qualita'  personali,  e'
punito con l'arresto fino a un mese  o  con  l'ammenda  fino  a  lire
duemila.