(Codice Penale-art. 658)
                              Art. 658. 
 
               (Procurato allarme presso l'Autorita') 
 
  Chiunque, annunziando disastri, infortuni o  pericoli  inesistenti,
suscita allarme presso l'Autorita',  o  presso  enti  o  persone  che
esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino  a  sei
mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.