(Codice Penale-art. 660)
                              Art. 660. 
 
                 (Molestia o disturbo alle persone) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  ovvero  col
mezzo del telefono, per petulanza o  per  altro  biasimevole  motivo,
reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a  sei
mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.