(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.4)
                           Art. 473-bis.4 
 
                     (( (Ascolto del minore). )) 
 
  ((Il minore che ha  compiuto  gli  anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato  dal  giudice  nei
procedimenti nei quali devono essere adottati  provvedimenti  che  lo
riguardano.  Le  opinioni  del  minore  devono   essere   tenute   in
considerazione avuto riguardo  alla  sua  eta'  e  al  suo  grado  di
maturita'. 
 
  Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con  provvedimento
motivato, se esso e'  in  contrasto  con  l'interesse  del  minore  o
manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o psichica
del minore o se quest'ultimo manifesta  la  volonta'  di  non  essere
ascoltato. 
 
  Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo  dei  genitori
relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede
all'ascolto soltanto se necessario.)) 
 
                                                              ((171)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".