(Codice della navigazione-art. 680)
                              Art. 680. 
                      (Disposizioni generali). 
 
  Nel caso di cui all'articolo  677,  il  terzo  acquirente  deposita
presso la cancelleria del giudice, competente a  norma  dell'articolo
643,  l'elenco  dei  creditori  ipotecari  trascritti  e  di   quelli
privilegiati che  siano  noti,  e  promuove  la  nomina  del  giudice
dell'esecuzione. 
 
  Nel  caso  di  cui  al   secondo   comma   dell'articolo   644,   i
comproprietari non debitori  depositano  presso  la  cancelleria  del
giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la  domanda  con  gli
atti  e  documenti  giustificativi  dei  loro  diritti  nel   termine
stabilito. 
 
  La distribuzione del prezzo non  e'  sospesa  per  il  ritardo  del
deposito del nolo o dei proventi  della  amministrazione  della  nave
regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali  si  procede
separatamente.