Art. 680.
(Disposizioni generali).
Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita
presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell'articolo
643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli
privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice
dell'esecuzione.
Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i
comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del
giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, la domanda con gli
atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine
stabilito.
La distribuzione del prezzo non e' sospesa per il ritardo del
deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave
regolata dall'articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede
separatamente.