(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 407)
                 Art. 407. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  Nei mesi da aprile a ottobre, sia durante la marcia che durante  la
sosta di un veicolo che trasporti acido ciandrico (I") i colli devono
essere efficacemente protetti contro la azione dei  sole  per  esempi
mediante tendoni sistemati a 20 cm. almeno al di sopra del carico. 
  Le materie arsenicali solidi destinate alla protezione delle utente
6°) il cui imballaggio esterno non sia costituito da casse di legno o
da casse resistenti di cautone ondulato  o  di  cartone  compatto  di
equivalente resistenza, o da altro imballaggio che  dia  le  medesime
garanzie, nonche' le  materie  del  10°  devono  essere  caricate  su
veicoli coperti o veicoli tendonati. 
  Le materie del 15° e del 18° e l'etilenimina  (19°)  devono  essere
caricate su veicoli scoperti.