(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 409)
                 Art. 409. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  Possono formare  oggetto  di  trasporto  alla  rinfusa  per  carico
completo le materie del 14°-b) e del 18°. 
  Le  materie  del  14°-b)  devono  essere  trasportate  su   veicoli
tendonati e quelle del 18° su veicoli scoperti. 
  Dopo essere stati scaricati, i veicoli  che  abbiano  effettuato  i
trasporti contemplati dal presente articolo devono essere lavati  con
acqua abbondante.