(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 411)
                 Art. 411. (Art. 78 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DI COLLI 

 
  E' proibito caricare e scaricare su un luogo  pubblico  all'interno
degli abitati, salvo il caso di forza maggiore, le materie dal 1°  al
5°. 
  Nel caso  che  tali  operazioni  si  rendano  necessarie  in  luogo
pubblico si deve: 
    - separare le materie e gli oggetti di natura diversa; 
    - evitare di rovesciare i colli muniti di maniglie e simili. 
  Le materie della classe IV-a) devono essere mantenute isolate dalle
derrate alimentari e dagli oggetti di consumo, sia  sui  veicoli  che
nei luoghi di carico, scarico o trasbordo.