(Regolamento-art. 638)
 
                              Art. 638. 
 
  Tutti gli agenti dell'Amministrazione  che  sono  incaricati  delle
riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo  Stato,
o altre delle quali lo  Stato  medesimo  diventa  debitore,  o  hanno
maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di  materie,  ed
anche coloro che  s'ingeriscono  senza  legale  autorizzazione  negli
incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed  ai
conti  amministrativi  stabiliti  dal  presente  regolamento,  devono
rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro
gestione. 
 
  Sono eccettuati i consigli di  amministrazione  e  gli  altri  enti
dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, ed i funzionari
di tutte le altre Amministrazioni che sono delegati  a  pagare  delle
spese sovra mandati a disposizione o di anticipazione, che rendono  i
loro  conti  periodici   alle   Amministrazioni   centrali   da   cui
rispettivamente dipendono, e dalle  quali  si  provvede  al  relativo
decreto di scarico,  dopo  che  esse  e  la  Corte  dei  conti  hanno
riconosciuti regolari i conti suindicati. 
 
  Nei  casi  pero'  che  taluno  dei  suindicati  consigli,  enti   o
funzionari  delegati   sia   imputabile   di   colpa   o   negligenza
nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita'  alla
presentazione dei conti periodici cui  e'  tenuto,  l'Amministrazione
competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza  del
procuratore generale della Corte medesima sottoponga  il  funzionario
delegato  a  speciale  giudizio  in  analogia  a  quanto  pei   conti
giudiziali e' stabilito dall'articolo 35 della legge 14 agosto  1862,
n. 800.