Art. 638. Tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, ed i funzionari di tutte le altre Amministrazioni che sono delegati a pagare delle spese sovra mandati a disposizione o di anticipazione, che rendono i loro conti periodici alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, e dalle quali si provvede al relativo decreto di scarico, dopo che esse e la Corte dei conti hanno riconosciuti regolari i conti suindicati. Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'Amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima sottoponga il funzionario delegato a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali e' stabilito dall'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.