(Regolamento-art. 640)
 
                              Art. 640. 
 
  Gli agenti rispondono della loro gestione personale, e sono  tenuti
a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno  in
cui sono stati in ufficio. 
 
  Ove in un anno piu' titolari si  siano  succeduti  in  un  ufficio,
ciascuno di essi rende  separatamente  il  conto  pel  periodo  della
propria gestione. 
 
  Se pero' per congedo, permesso, malattia od altra  causa,  l'agente
affidi sotto la sua responsabilita' il servizio del  suo  ufficio  ad
altra  persona,  ancorche'  questa   sia   accettata   dall'autorita'
competente, non s'interrompe la  durata  della  sua  gestione,  e  il
contabile percio' deve comprendere nel suo conto giudiziale anche  il
periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.