Art. 642. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto si procedera' contro il contabile o suoi aventi causa: a) o mediante istanza del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall'articolo 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800; b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'Amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di usciere a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo cio' il conto sara' trasmesso alla Corte dei conti. Si avra' come riconosciuto il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione (1). Puo' anche il Pubblico Ministero procedere a termine del citato articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'Amministrazione interessata. Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a forma del detto articolo 35 l'Amministrazione non potra' piu' ordinare la formazione del conto. --------------- (1) Ultimo capoverso dell'art.69 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.