(Regolamento-art. 642)
 
                              Art. 642. 
 
  Quando  il  conto  non  sia  stato  presentato  entro  il   termine
prescritto si procedera' contro il contabile o suoi aventi causa: 
 
    a) o mediante istanza del Pubblico Ministero presso la Corte  dei
conti, nei modi previsti dall'articolo 35 e seguenti della  legge  14
agosto 1862, n. 800; 
 
    b)  o   mediante   compilazione   del   conto   fatto   d'ufficio
dall'Amministrazione. In questo caso il contabile  o  i  suoi  aventi
causa  saranno  invitati  con  atto  di  usciere  a  riconoscerlo   e
sottoscriverlo, entro un termine stabilito,  e  dopo  cio'  il  conto
sara' trasmesso alla Corte dei conti. 
 
  Si avra' come riconosciuto il conto,  se  il  contabile  o  i  suoi
aventi causa non abbiano risposto  nel  termine  prefisso  all'invito
dell'Amministrazione (1). 
 
  Puo' anche il Pubblico Ministero procedere  a  termine  del  citato
articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito  a  richiesta  che
gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue  attribuzioni
non  contenziose,  od  anche   sovra   domanda   dell'Amministrazione
interessata. 
 
  Quando sia stato iniziato giudizio davanti la  Corte  a  forma  del
detto articolo 35  l'Amministrazione  non  potra'  piu'  ordinare  la
formazione del conto. 
 
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          (1) Ultimo capoverso dell'art.69 della  legge  17  febbraio
1884, n. 2016.