Art. 644. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio innanzi alla Corte dei conti. Pero' nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza del contabile, la Corte dei conti puo' pronunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto contro il contabile, quanto contro il suo fideiussore (1). --------------- (1) Primo capoverso dell'articolo 69 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.