(Regolamento-art. 644)
 
                              Art. 644. 
 
  La     presentazione     del     conto     costituisce     l'agente
dell'Amministrazione in giudizio innanzi alla Corte dei conti. 
 
  Pero' nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione,  o  di
danno arrecato all'Erario per fatto  o  per  omissione  imputabile  a
colpa  o  negligenza  del  contabile,  la  Corte   dei   conti   puo'
pronunziare, anche prima del giudizio  sul  conto,  tanto  contro  il
contabile, quanto contro il suo fideiussore (1). 
 
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  (1) Primo capoverso dell'articolo 69 della legge 17 febbraio  1884,
n. 2016.