Art. 647. Tutti i conti, eccettuati quelli che possono venir presentati direttamente alla Corte dei conti a mente dell'art. 639, devono essere riveduti, parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture, dalle Ragionerie degli uffici provinciali compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive Amministrazioni centrali.