(Regolamento-art. 647)
 
                              Art. 647. 
 
  Tutti i conti,  eccettuati  quelli  che  possono  venir  presentati
direttamente alla Corte dei  conti  a  mente  dell'art.  639,  devono
essere riveduti, parificati coi conti periodici dei singoli contabili
e certificati conformi alle proprie scritture, dalle Ragionerie degli
uffici provinciali compartimentali da cui  dipendono  i  contabili  e
dalle rispettive Amministrazioni centrali.