Art. 649. I modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente articolo 645, siccome riguardanti un servizio generale e comune ai contabili di tutte le Amministrazioni, sono formati a cura della Ragioneria generale sulle proposte delle Amministrazioni medesime e di accordo colla Corte dei conti. Collo stesso mezzo e col medesimo atto approvante i detti modelli, vengono eziandio stabiliti i documenti speciali, che secondo la diversita' dei servizi occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.