ART. 361
Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di
interesse
(articolo 26, commi da 1 a 6-bis, decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
articolo 1, commi 69, 70, 71, 72, 73 legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo
del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria,
determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota pari
al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi
nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi
approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per
cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non puo'
essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo
complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale,
determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese successivo
a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al
1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a
quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non
coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due
periodi scade nell'anno 2023, il versamento e' effettuato nell'anno
2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al
comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio
relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un
importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai
sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni
previste dal citato regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua
computabilita' tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In
caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo
inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva e' costituita o
integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi
precedenti a partire da quelli piu' recenti e successivamente le
altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla
riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai
sensi dell'articolo 37, comma 1, del citato testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione
di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a
decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4,
di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui
depositi presso la Banca centrale europea, e' versata entro trenta
giorni dall'approvazione della relativa delibera.
7. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1°
gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di
riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume
prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 6; tale
presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva e'
costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993.
8. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui
al comma 6, puo' essere assoggettata a un contributo straordinario.
Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva
indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla
sua formazione e delle relative modalita' di costituzione, sulla base
delle modalita' indicate al comma 9 del presente articolo.
9. L'aliquota del contributo straordinario di cui al comma 8 e'
stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al
termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per
cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.
10. Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo in cui esso e' applicato, ai sensi dei
commi 8 e 9, e' indeducibile e deve essere versato entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al medesimo periodo d'imposta.
11. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di
cui al comma 8 non trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 6, ultimo periodo, del presente articolo.
12. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del
contributo di cui ai commi da 7 a 11, nonche' del relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
13. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi.
14. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei
servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.
L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche
mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere
con apposita relazione.