(Testo unico imposte sui redditi-art. 361)
                              ART. 361 
Imposta  straordinaria  calcolata  sull'incremento  del  margine   di
                              interesse 
(articolo 26, commi da 1 a 6-bis, decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
articolo 1, commi 69, 70, 71, 72, 73 legge 30 dicembre 2025, n. 199) 
 
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse  e  del  costo
del credito e' istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria,
determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle  banche  di  cui
all'articolo 1 del testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
2. L'imposta straordinaria e' determinata applicando un'aliquota pari
al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi
nella  voce  30  del  conto  economico  redatto  secondo  gli  schemi
approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio  antecedente  a
quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno  il  10  per
cento il medesimo margine  nell'esercizio  antecedente  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in  ogni  caso,  non  puo'
essere superiore a una quota pari allo 0,26  per  cento  dell'importo
complessivo  dell'esposizione  al  rischio   su   base   individuale,
determinato ai sensi  dei  paragrafi  3  e  4  dell'articolo  92  del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  26  giugno  2013,  con  riferimento  alla   data   di   chiusura
dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 
4. L'imposta straordinaria e' versata entro il sesto mese  successivo
a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso  al
1° gennaio 2024. I soggetti che  in  base  a  disposizioni  di  legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a
quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non
coincidente con l'anno solare, se il termine  di  cui  ai  primi  due
periodi scade nell'anno 2023, il versamento e'  effettuato  nell'anno
2024 e, comunque, entro il 31 gennaio. 
5. L'imposta straordinaria non e' deducibile ai  fini  delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
6. In luogo del versamento di cui al comma 4, le  banche  di  cui  al
comma 1 possono destinare,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio
relativo all'esercizio antecedente a quello in corso  al  1°  gennaio
2024, a una riserva non  distribuibile  a  tal  fine  individuata  un
importo non inferiore a due volte  e  mezza  l'imposta  calcolata  ai
sensi del presente articolo.  Tale  riserva  rispetta  le  condizioni
previste  dal  citato  regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  la   sua
computabilita' tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In
caso di perdite di esercizio o  di  utili  di  esercizio  di  importo
inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva e' costituita o
integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi
precedenti a partire da quelli  piu'  recenti  e  successivamente  le
altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla
riserva non distribuibile gli utili destinati  a  riserva  legale  ai
sensi dell'articolo 37, comma 1, del citato testo unico  delle  leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  n.
385 del 1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la  distribuzione
di utili, l'imposta  di  cui  al  presente  articolo,  maggiorata,  a
decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4,
di un importo pari, in ragione d'anno,  al  tasso  di  interesse  sui
depositi presso la Banca centrale europea, e'  versata  entro  trenta
giorni dall'approvazione della relativa delibera. 
7. A partire  dall'esercizio  avente  inizio  successivamente  al  1°
gennaio 2028, per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  nel  caso  di
distribuzione di utili, inclusi  gli  acconti  sui  dividendi,  o  di
riserve, indipendentemente dalla  delibera  assembleare,  si  presume
prioritariamente distribuita la riserva  di  cui  al  comma  6;  tale
presunzione non si applica se e nei  limiti  in  cui  la  riserva  e'
costituita con utili destinati alle riserve di  cui  all'articolo  37
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993. 
8. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui
al comma 6, puo' essere assoggettata a un  contributo  straordinario.
Tale  contributo  straordinario  si  applica  alla  suddetta  riserva
indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla
sua formazione e delle relative modalita' di costituzione, sulla base
delle modalita' indicate al comma 9 del presente articolo. 
9. L'aliquota del contributo straordinario  di  cui  al  comma  8  e'
stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente  al
termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre  2025  o  del  33  per
cento della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo. 
10. Il contributo straordinario, liquidato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo in cui esso e' applicato,  ai  sensi  dei
commi 8 e 9, e' indeducibile e deve essere versato entro  il  termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al medesimo periodo d'imposta. 
11. Per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva di
cui al comma 8 non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
comma 6, ultimo periodo, del presente articolo. 
12. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del
contributo  di  cui  ai  commi  da  7  a  11,  nonche'  del  relativo
contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di  imposte  sui
redditi. 
13. Ai fini dell'accertamento, delle  sanzioni  e  della  riscossione
dell'imposta straordinaria, nonche' del contenzioso, si applicano  le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
14. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1  di  traslare  gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui  costi  dei
servizi  erogati  nei  confronti  di  imprese   e   clienti   finali.
L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  vigila  sulla
puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo  anche
mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle  Camere
con apposita relazione.