(Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale-art. 5)
                               Art. 5 
                       Esoneri prove di esami 
 
 
   1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 5  agosto  1966,  n.1214,
sono esonerati da tutte le  prove,  sia  scritte  che  pratiche,  gli
aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno
dei seguenti titoli: 
   a) certificato di radiotelegrafista  per  navi  di  classe  prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero; 
   b)  diploma  di  radiotelegrafista  di  bordo,  rilasciato  da  un
istituto professionale di Stato. 
   2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di
uno dei seguenti titoli: 
   a)  certificato  generale  di  operatore  GMDSS,  rilasciato   dal
Ministero; 
   b)   laurea   in   ingegneria   nella    classe    dell'ingegneria
dell'informazione o equipollente; 
   c) diploma di tecnico in  elettronica  o  equipollente  conseguito
presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 
   3. I candidati al conseguimento della patente  di  classe  A,  che
abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono
ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B  di  cui
all'articolo 2. 
   4. Possono essere altresi' esonerati  dagli  esami  gli  aspiranti
che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione,  rilasciato
dalla competente Amministrazione del Paese  di  provenienza,  abbiano
superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.