Art. 5 Esoneri prove di esami 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero; b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero; b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente; c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2. 4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.