(Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale-art. 6)
                               Art. 6 
                             Nominativo 
 
 
   1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice,  e'  formato
da uno o  piu'  caratteri,  di  cui  il  primo  e'  I  (nona  lettera
dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un  gruppo  di  non
piu' di tre lettere. 
   2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato: 
   a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; 
   b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli
articoli.143 e 144 del Codice.