Art. 7 Acquisizione nominativo 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo: a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni; b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.