(Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale-art. 7)
                               Art. 7 
                       Acquisizione nominativo 
 
 
   1. I titolari di patente radioamatoriale al fine  di  ottenere  il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo: 
   a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e
autorizzazioni; 
   b) per la classe B all'ispettorato del Ministero,  competente  per
territorio. 
   2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro  30
giorni dalla ricezione della relativa domanda.