Art. 203. 
 
  Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa 
 
  1. L'ISVAP consulta in  via  preliminare  le  autorita'  competenti
degli altri Stati membri in merito  al  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  richiesta  da  qualsiasi  impresa   di
assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: 
    a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata  in
un altro Stato membro; 
    b) sia controllata da un'impresa che controlla  un'altra  impresa
di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; 
    c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica,  che
controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un  altro  Stato
membro. 
  2. L'ISVAP, altresi', consulta  in  via  preliminare  le  autorita'
competenti degli altri Stati membri  preposte  alla  vigilanza  degli
enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al  rilascio
dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che  si  trovi  in
una delle seguenti situazioni: 
    a) sia controllata da una banca o da un'impresa  di  investimento
autorizzata nell'Unione europea; 
    b) sia controllata  da  un'impresa  che  controlla  una  banca  o
un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; 
    c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica,  che
controlla  una  banca  o  un'impresa  di   investimento   autorizzata
nell'Unione europea. 
  3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle  altre  autorita'
competenti  rilevanti   ai   sensi   delle   rilevanti   disposizioni
dell'ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario  le  informazioni
utili a valutare l'idoneita'  degli  azionisti  e  la  reputazione  e
l'esperienza dei soggetti ai quali sono  attribuite  le  funzioni  di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra
impresa dello stesso gruppo, anche  ai  fini  delle  verifiche  delle
condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.