Art. 203. Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa 1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 2. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. 3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.