Art. 204. 
 
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo  di  imprese  di
                            assicurazione 
 
  1.  L'ISVAP,  nei   casi   in   cui   e'   previsto   il   rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  68,   consulta   in   via
preliminare  le  autorita'  competenti  degli  altri   Stati   membri
allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata
da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa
madre,   come   definita   secondo    le    rilevanti    disposizioni
dell'ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle
imprese appartenenti ad  un  conglomerato  finanziario,  dell'impresa
acquisita o ne acquista comunque il controllo e  che,  nel  contempo,
sia: 
    a)  un'impresa  di  assicurazione,  una  banca  o  un'impresa  di
investimento autorizzata in un altro Stato membro; 
    b)  un'impresa  madre,  come  definita   secondo   le   rilevanti
disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); 
    c) una persona, fisica  o  giuridica,  che  controlla  una  delle
imprese di cui alla lettera a).