Art. 205. 
 
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri  Stati
                               membri 
 
  1.  L'ISVAP  puo'  svolgere  direttamente,  o  attraverso   persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi  secondarie
delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento  in
un altro Stato membro, dirette a verificare ogni  elemento  utile  ai
fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di  procedere
all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di  vigilanza  dello  Stato
membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda,  ha  diritto
di parteciparvi. 
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  d'origine  di
un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento puo' svolgere  direttamente,  o  attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni  nei  locali  della  sede
secondaria da questa costituita, dirette a verificare  ogni  elemento
utile ai fini dell'esercizio  della  vigilanza  sull'impresa  stessa.
Prima di procedere all'ispezione  l'autorita'  di  vigilanza  informa
l'ISVAP, il  quale,  ove  lo  richieda,  ha  diritto  di  partecipare
all'ispezione stessa.