Art. 206. 
 
      Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare 
 
  1. L'ISVAP puo' chiedere alle  autorita'  competenti  di  un  altro
Stato membro  di  effettuare  accertamenti  ovvero  concordare  altre
modalita' per le verifiche necessarie all'esercizio  della  vigilanza
supplementare,  se   intende   acquisire   informazioni   riguardanti
un'impresa avente sede legale  in  un  altro  Stato  membro  che  sia
un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni
che riguardano un'impresa che sia: 
    a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione  soggetta
a  vigilanza  supplementare  avente   sede   nel   territorio   della
Repubblica; 
    b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta  a
vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; 
    c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione soggetta a  vigilanza  supplementare  avente  sede  nel
territorio della Repubblica o un'impresa  comunque  con  quest'ultima
soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. 
  2. L'autorita' di vigilanza competente di  un  altro  Stato  membro
puo' chiedere all'ISVAP di procedere  a  verifiche  ispettive  presso
imprese con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  comprese
nell'area della vigilanza supplementare di competenza  dell'autorita'
richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' consentire  che
la verifica  sia  effettuata  dalle  autorita'  che  hanno  fatto  la
richiesta ovvero da una societa' di revisione  iscritta  all'albo  di
cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore
contabile  iscritto  nel  registro  previsto  dalla  legge.   Qualora
l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica,  puo'
prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese: 
    a)  imprese  di  assicurazione  controllate  o   partecipate   da
un'impresa di assicurazione avente sede  legale  in  un  altro  Stato
membro; 
    b) imprese controllate o imprese controllanti  di  un'impresa  di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; 
    c) imprese controllate da un'impresa  controllante  l'impresa  di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 
  3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese  diverse  da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza dei dati e delle informazioni  utili  per  l'esercizio
della vigilanza supplementare. 
  4. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli  Stati
terzi  modalita'  per  l'ispezione  di  succursali  di   imprese   di
assicurazione  e  di   riassicurazione   insediate   nei   rispettivi
territori.