Art. 208. 
 
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati
                                terzi 
 
  1. L'ISVAP informa la Commissione europea: 
    a)   di   ogni   autorizzazione   all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa rilasciata  ad  un'impresa  di  assicurazione  di  nuova
costituzione che sia controllata, direttamente o  indirettamente,  da
imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; 
    b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte  di  imprese
di assicurazione aventi  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  di
partecipazioni di controllo in imprese  di  assicurazione  aventi  la
sede legale nel territorio della Repubblica. 
  Se  l'autorizzazione  e'  stata   rilasciata   ad   un'impresa   di
assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla  lettera  a),
la struttura dei rapporti di  controllo  e'  specificamente  indicata
nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea. 
  2.  L'ISVAP  informa  la  Commissione  europea  delle   difficolta'
incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel  territorio  della
Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime  di
stabilimento in uno Stato terzo. 
  3. Su decisione della  Commissione  europea,  l'ISVAP  sospende  le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1, per un  periodo  massimo  di  tre
mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora  la
decisione della Commissione sia prorogata dal  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
imprese di assicurazione di Stati terzi, o  societa'  dalle  medesime
controllate  ed  autorizzate  da  uno  Stato   dell'Unione   europea,
costituiscano  una  impresa  di  assicurazione  e  nel  caso  in  cui
acquisiscano partecipazioni in imprese di  assicurazione  autorizzate
secondo la legge di uno Stato membro.