Art. 528 
 
                       Istituti di istruzione 
 
1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale  militare
che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione,  di
specializzazione e  di  perfezionamento  delle  Forze  armate,  debba
essere assunto nella forza effettiva o nella  forza  aggregata  delle
stesse scuole. 
2. L'ammissione agli istituti di istruzione  delle  Forze  armate  di
personale militare appartenente a Forze  armate  di  altri  paesi  e'
disciplinata,  anche  in  ragione  di  reciprocita',  dai  memorandum
d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 
3. L'amministrazione e la  contabilita'  dei  collegi  non  militari,
gestiti dal Ministero della difesa,  sono  disciplinate  dalle  norme
contenute  nel  regolamento,  integrate  da  istruzioni  ministeriali
relative ai collegi stessi. 
4. Le spese per i  corsi  di  istruzione  del  personale  militare  e
civile, operante nel settore  sanitario  e  veterinario,  finalizzati
all'attuazione delle disposizioni in materia di  formazione  continua
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono  a  carico
dell'Amministrazione.  Ai  corsi   organizzati   dall'Amministrazione
possono essere ammessi anche frequentatori  esterni,  sulla  base  di
apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti. 
5.  Presso  gli  istituti  di  istruzione  delle  Forze  armate  sono
istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione,  di
funzionamento  e  di  gestione  della  mense  sono   definite   dalle
istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. 
 
 
          Note all'art. 528: 
          - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme  per
          la razionalizzazione del Servizio  sanitario  nazionale,  a
          norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165.