Art. 528 Istituti di istruzione 1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole. 2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati. 3. L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi. 4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti. 5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.
Note all'art. 528: - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165.