Art. 529 Scuole militari 1. Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'Amministrazione. 2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 787 del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili. 3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto se i corsi sono sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lasciano definitivamente la scuola. 4. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente. 5. La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola. 6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola. 7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del quindicesimo anno di eta', nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009: a) allievi del primo anno: euro 3,42; b) allievi del secondo anno: euro 3,75; c) allievi del terzo anno: euro 4,10. Esse sono corrisposte secondo modalita' di pagamento definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, che garantiscono l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela nei confronti dei minori. 8. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1? luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.