Art. 529 
 
                           Scuole militari 
 
1. Le spese per il  mantenimento,  il  corredo,  l'equipaggiamento  e
l'istruzione degli  allievi  delle  scuole  militari  sono  a  carico
dell'Amministrazione. 
2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al  pagamento  della
retta nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 787  del
codice.  Le  somme  riscosse  per  le  rette  costituiscono  proventi
riassegnabili. 
3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi  di
salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del  numero
dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto
se i corsi sono sospesi durante l'anno  o  quando  gli  allievi,  per
qualsiasi motivo, lasciano definitivamente la scuola. 
4. Le famiglie  o  gli  enti  che  si  siano  assunti  l'obbligo  del
pagamento della retta degli allievi, sono tenuti  al  rimborso  delle
somme anticipate dalla scuola per  le  spese  generali  di  carattere
straordinario   ovvero   per   i   danni   causati   dagli    allievi
individualmente o collettivamente. 
5. La competente autorita' logistica centrale determina le norme  per
la destinazione degli oggetti di corredo degli  allievi  che  abbiano
ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola. 
6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso  per
il periodo di permanenza nella scuola. 
7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi  dalla  data  del
compimento del quindicesimo anno di eta', nelle seguenti  misure,  in
vigore dal 1° luglio 2009: 
a) allievi del primo anno: euro 3,42; 
b) allievi del secondo anno: euro 3,75; 
c) allievi del terzo anno: euro 4,10. 
Esse sono corrisposte secondo modalita' di pagamento  definite  nelle
istruzioni  di  cui  all'articolo  446,  comma  4,  che  garantiscono
l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela nei  confronti
dei minori. 
8.  Il  Ministro  della  difesa,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'   autorizzato   ad   aggiornare
annualmente, con decorrenza dal 1? luglio,  con  propri  decreti,  le
misure delle predette paghe  sulla  base  del  tasso  programmato  di
inflazione.