Art. 530 
 
                              Accademie 
 
1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione  degli  allievi
delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e  con
le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva,  secondo  i
principi di cui all'articolo 1465 del codice,  la  facolta'  per  gli
allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e  40
del codice civile,  ai  fini  dell'organizzazione  di  cerimonie  per
rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo  militare.
Il  comandante  dell'accademia  stabilisce  l'apporto  finanziario  a
carico di ciascun allievo. 
2. L'allievo che, avvalendosi delle  facolta'  previste  dalle  norme
vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto  di  formazione,  e'
soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e
i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico: 
a ) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli  esami
previsti dal piano di studi; 
b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti  di  prestare  il
giuramento.