Art. 531 
 
                Organizzazione penitenziaria militare 
 
1. L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai  militari  di  truppa,
tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di
corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata,  dal
regolamento   per   l'organizzazione   penitenziaria   militare,    e
distribuisce altresi' al  personale  militare  arrestato  e  tradotto
nelle carceri militari dopo la latitanza gli  oggetti  necessari  per
completare il vestiario. 
2. Gli ufficiali e i  sottufficiali,  in  attesa  di  giudizio  nelle
carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della
razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni  vigenti  in
materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato
in   tesoreria   quale   provento   riassegnabile.   Nel   caso    di
proscioglimento le trattenute sono rimborsate. 
3. I condannati alla reclusione militare sono  avviati  alle  carceri
militari  con  gli  oggetti  di  corredo  forniti  dai   reparti   di
appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti
agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo. 
4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla
reclusione militare cessano, dal giorno successivo  alla  data  della
sentenza di condanna, di appartenere  al  proprio  organismo  e  sono
assunti in forza dalle carceri militari  fino  all'ultimo  giorno  di
detenzione nel carcere militare. 
5. Al personale appartenente alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare detenuto nelle carceri  militari,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze
armate.  Le  spese  di  mantenimento  del  predetto  personale   sono
rimborsate dalle  amministrazioni  da  cui  dipende,  anche  se  tale
personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o  comunque
sia stato cancellato dai  ruoli  di  appartenenza.  A  tal  fine,  il
Ministero della difesa determina annualmente la  misura  dell'assegno
giornaliero. L'amministrazione alla  quale  appartiene  il  personale
delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese
di viaggio per il ritorno del personale  ai  corpi  o  ai  comuni  di
residenza  al  termine  della  detenzione,  le  somme  addebitate  ai
detenuti per danni,  e  non  recuperate,  le  perdite  di  materiali,
nonche' quelle dipendenti  da  altre  cause.  I  detenuti  conservano
l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che
e' sostituita da oggetti di corredo personali. 
 
          Note all'art. 531: 
          - Il testo degli articoli 16 e  79  della  legge  1  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza), pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 10  aprile  1980,  n.  100,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 16 (Forze di polizia).  -  1  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
          a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata  in  servizio
          permanente di pubblica sicurezza; 
          b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso  al
          mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
          2. Fatte salve le rispettive attribuzioni  e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
          3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche  per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
          «Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive  e  delle  misure
          restrittive della liberta' personale). - 1. A richiesta del
          condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi  reato
          agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo
          16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. 
          2. La disposizione del comma precedente  si  applica  anche
          nei casi in cui i soggetti ivi contemplati  sono  posti  in
          stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi
          la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali  o  agenti
          della  polizia  giudiziaria  o  della  forza  pubblica  nel
          processo  verbale  di  cui  all'art.  266  del  codice   di
          procedura penale».