Art. 90. 
 
  La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta
nell'articolo precedente, puo', per particolari esigenze di carattere
tecnico, essere limitata alla sola  parte  periferica  oppure  essere
omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange  di  diametro
tale  che  essa  non  ne  sporga  piu'  di  3  centimetri,   misurati
radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per
mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per  mole  di
diametro maggiore. 
  Nel caso di mole a sagoma speciale o di  lavorazioni  speciali  gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma precedente, purche'  siano  adottate  altre  idonee  misure  di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.