Art. 90. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, puo', per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga piu' di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purche' siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.