Art. 145. 
 
  L'abbandono di una sezione o di un livello dei sotterraneo, nonche'
di  singoli  pozzi,  gallerie   o   altre   arterie   essenziali   al
funzionamento  della  miniera  o  cava  sotterranea,  e'  subordinata
all'autorizzazione  dell'ingegnere  capo  il   quale   l'accorda   se
riconosce che dallo abbandono  stesso  non  derivi  pregiudizio  alla
sicurezza dei lavori in corso ed al buon governo del giacimento. 
  Tuttavia,  nei  casi  in  cui  l'abbandono  dei  lavori  sia  stato
esplicitamente  previsto  nei  programmi   annuali   gia'   approvati
dall'ingegnere capo, e' sufficiente una  comunicazione  al  Distretto
minerario da effettuarsi con almeno 30 giorni  di  anticipo  rispetto
alla data dello abbandono sempre che le altre condizioni connesse con
i programmi siano state soddisfatte.