Art. 145. L'abbandono di una sezione o di un livello dei sotterraneo, nonche' di singoli pozzi, gallerie o altre arterie essenziali al funzionamento della miniera o cava sotterranea, e' subordinata all'autorizzazione dell'ingegnere capo il quale l'accorda se riconosce che dallo abbandono stesso non derivi pregiudizio alla sicurezza dei lavori in corso ed al buon governo del giacimento. Tuttavia, nei casi in cui l'abbandono dei lavori sia stato esplicitamente previsto nei programmi annuali gia' approvati dall'ingegnere capo, e' sufficiente una comunicazione al Distretto minerario da effettuarsi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dello abbandono sempre che le altre condizioni connesse con i programmi siano state soddisfatte.