(Regolamento-art. 636)
 
                              Art. 636. 
 
 
  Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne  a  carico  di
funzionari pubblici o di  agenti  contabili  dello  Stato,  sono  dal
procuratore  generale  della  Corte  medesima  comunicate,  in  forma
esecutiva,   alle   amministrazioni   centrali   da   cui   dipendono
rispettivamente i detti funzionari ed  agenti,  affinche'  curino  la
riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al
direttore generale del tesoro.