Art. 636. Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinche' curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del tesoro.