(Regolamento-art. 637)
 
                              Art. 637. 
 
 
  I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte  dei
conti sia nei giudizi sui conti,  sia  in  quelli  speciali  a  senso
dell'articolo 35  della  legge  14  agosto  1862,  numero  800,  sono
riscossi a cura delle amministrazioni centrali da cui rispettivamente
dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei  quali  la
Corte ha pronunziato le condanne. 
 
  Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la  Corte
ha pronunziato condanna, non siano cessati dalle  loro  funzioni,  e,
fatta l'ingiunzione non versino tosto le somme  da  essi  dovute,  le
amministrazioni  centrali  possono  disporre  che  il  debito   venga
riscosso mediante alienazione della cauzione, se prestata, o mediante
ritenuta sugli  stipendi  ed  emolumenti,  o  con  ogni  altro  mezzo
stabilito dalle leggi e dai regolamenti. 
 
  Se invece i predetti funzionari ed agenti  dello  Stato  condannati
dalla Corte dei conti sieno  cessati  dalle  loro  funzioni,  ma  sia
tuttora esistente la cauzione o qualche loro  credito  per  stipendi,
aggi o emolumenti, le  amministrazioni  centrali  dispongono  che  le
somme da essi  dovute  vengano  riscosse  alienando  la  cauzione,  o
ritenendo  i  crediti  dei  detti  funzionari  ed  agenti,   fino   a
concorrenza della somma dovuta. 
 
  I crediti per condanne della Corte dei conti, o le  parti  di  essi
che non sia  possibile  riscuotere  prontamente  con  i  mezzi  sovra
accennati, sono passati dalle amministrazioni centrali a  quella  del
demanio per curarne la riscossione.