(Regolamento-art. 638)
 
                              Art. 638. 
 
 
  Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni  centrali
a quella del demanio, per  la  iscrizione  di  essi  nelle  scritture
demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per  realizzare  i
crediti  medesimi,  sono  applicabili  le  norme  e  i   procedimenti
stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel capo IV del titolo VI
del presente regolamento; salvo che si tratti di  annullamento  degli
addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio  delle  loro
funzioni,  nel  qual  caso  l'amministrazione  deve  promuovere   una
decisione della Corte dei conti.