(Regolamento-art. 640)
 
                              Art. 640. 
 
 
  Ogni anno,  dopo  tre  mesi  dalla  chiusura  dello  esercizio,  le
amministrazioni  centrali  trasmettono  alla  Corte  dei   conti   un
prospetto che dimostra particolarmente le comunicazioni  ricevute  di
condanne della Corte dei conti, quali partite siano  state  riscosse,
le disposizioni prese per  quelle  che  restano  a  riscuotere  e  le
partite  che,  essendo  nelle  condizioni  previste  dal   precedente
articolo 637, siano state passate all'amministrazione del demanio. 
 
  Questa, nel prospetto che a sua  volta  trasmette  alla  Corte  dei
conti, da' separata dimostrazione: 
 
    a) dei crediti verso i propri contabili, pei quali sono in  corso
gli atti per il ricupero in via amministrativa; 
 
    b) dei crediti iscritti ai campioni  demaniali  distinti  per  le
amministrazioni di origine, indicando i provvedimenti  presi  per  la
riscossione. 
 
  La direzione generale del tesoro trasmette separati prospetti: 
 
    a) per i crediti verso i propri contabili e funzionari; 
 
    b) per i crediti verso i contabili  e  funzionari  dipendenti  da
amministrazioni che non hanno gestione di entrata. 
 
  La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei  prospetti
suaccennati, rilascia alle amministrazioni centrali una dichiarazione
di regolarita'.