Art. 660.
(Molestia o disturbo alle persone)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col
mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo,
reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.