(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.19)
                           Art. 473-bis.19 
 
            (( (Nuove domande e nuovi mezzi di prova). )) 
 
  ((Le decadenze previste  dagli  articoli  473-bis.14  e  473-bis.17
operano solo in riferimento alle domande  aventi  a  oggetto  diritti
disponibili. 
 
  Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi  mezzi  di
prova relativi all'affidamento e al mantenimento  dei  figli  minori.
Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino
al momento della precisazione delle  conclusioni,  nuove  domande  di
contributo economico in favore proprio e dei  figli  maggiorenni  non
indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se  si
verificano  mutamenti  nelle  circostanze  o  a  seguito   di   nuovi
accertamenti istruttori.)) 
 
                                                              ((171)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".