Art. 682.
(Provvedimento di autorizzazione).
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro
giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei
carati senza ordine di giustizia;
2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si
tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal
porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante,
cui si riferisce l'autorizzazione.