(Codice della navigazione-art. 682)
                              Art. 682. 
                 (Provvedimento di autorizzazione). 
 
  Il  provvedimento  di  autorizzazione  a  procedere   a   sequestro
giudiziario o conservativo deve contenere: 
  1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei
carati senza ordine di giustizia; 
  2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si
tratta di nave in corso di navigazione, di non  farla  ripartire  dal
porto di arrivo; 
  3) gli elementi di individuazione della nave  o  del  galleggiante,
cui si riferisce l'autorizzazione.