Art. 683.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario e al comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se
chi agisce e' creditore dell'armatore non proprietario ed e'
assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si
tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od
ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo'
prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia
eseguita secondo le modalita' indicate dal secondo comma
dell'articolo 650.