(Codice della navigazione-art. 683)
                              Art. 683. 
                 (Notificazione del provvedimento). 
 
  Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore,  deve
essere notificato al proprietario e al comandante della nave. 
 
  Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore,  se
chi  agisce  e'  creditore  dell'armatore  non  proprietario  ed   e'
assistito da privilegio sulla nave, e al terzo  proprietario,  se  si
tratta di nave o di carati di nave, gravati da  privilegi  navali  od
ipoteche. 
 
  Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo'
prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante  sia
eseguita  secondo   le   modalita'   indicate   dal   secondo   comma
dell'articolo 650.