(Codice della navigazione-art. 684)
                              Art. 684. 
                  (Pubblicita' del provvedimento). 
 
  Il provvedimento notificato e', a cura  del  creditore,  trascritto
nella matricola o nel registro e, ove si tratti di  navi  maggiori  o
loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalita'.