(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 414)
                 Art. 414. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  Le materie della classe IV-b devono essere trasportate  in  veicoli
coperti. 
  I veicoli adibiti al trasporto di materie radioattive devono essere
sottoposti a controllo allo scopo  di  verificare  la  radioattivita'
delle loro varie parti Tale (controllo deve effettuarsi  noti  appena
si possa sospettare una contaminazione;  per  i  veicoli  normalmente
adibiti al trasporto di materie radioattiva tale verifica  deve  aver
lungo almeno una volta all'anno. Se la radioattivita' supera in media
10-2 microcurie per dm2 in una  parte  qualunque,  del  veicoli  tale
veicolo deve essere ritirato dalla circolazione e decontaminato  fino
a che la radioattivita' scenda al disotto del valore suindicato. 
  Tale controllo non e' tuttavia necessario  per  i  veicoli  adibiti
unicamente al  trasporto  di  rocce,  minerali,  scorie,  residui  di
trattamenti,  la  cui  radioattivita'  sia  sufficientemente   debole
purche' a 1 metro di distanza dalle pareti dei veicolo la  radiazione
emessa non superi i 10 milliroentgen per ora.