Art. 650. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'Intendenza di finanza, o alle altre Amministrazioni provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione dev'essere di regola distinto in tre parti dimostranti: Nella prima parte: a) il carico di tutte le somme che il contabile doveva riscuotere per la competenza propria dell'anno, sia tal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato per la detta competenza dell'anno; c) i resti che per la competenza stessa risultarono a riscuotersi al termine dell'esercizio o della gestione. Nella parte seconda: d) i residui rimasti a riscuotersi alla fine dell'esercizio precedente; e) le somme riscosse, annullate o variate per detti residui; f) le somme rimaste a riscuotersi dipendentemente dai detti residui degli anni anteriori. Nella parte terza: g) il debito o il credito dell'esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione; h) il debito per somme incassate indistintamente per la competenza dell'anno e pei residui precedenti, di cui alle lettere b) e e) sopra accennate; i) le somme versate tanto per la competenza che pei residui anteriori; l) i resti per somme rimaste a versare, o il credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. Il carico e il discarico di cui alle lettere a) b) d) ed e), e di conseguenza i residui indicati alle lettere c) e f) del presente articolo, saranno dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli 220 e 221 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto un elenco nominativo dei debitori dai quali noi abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, coll'indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite. Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna libri bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, deve essere in relazione coll'uscita che pegli stessi bollettari figura nel conto dell'economo dell'Intendenza di finanza.