(Regolamento-art. 650)
 
                              Art. 650. 
 
  Gli  agenti  della  riscossione  di   qualsiasi   entrata   debbono
presentare il rispettivo conto giudiziale all'Intendenza di  finanza,
o alle altre Amministrazioni provinciali  e  compartimentali  da  cui
dipendono. 
 
  Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione dev'essere  di
regola distinto in tre parti dimostranti: 
 
  Nella prima parte: 
 
    a) il carico di tutte le somme che il contabile doveva riscuotere
per la competenza  propria  dell'anno,  sia  tal  carico  certo,  sia
proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione; 
 
    b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni
e simili riferibili al  carico  accertato  per  la  detta  competenza
dell'anno; 
 
    c) i resti che per la competenza stessa risultarono a riscuotersi
al termine dell'esercizio o della gestione. 
 
  Nella parte seconda: 
 
    d) i residui  rimasti  a  riscuotersi  alla  fine  dell'esercizio
precedente; 
 
    e) le somme riscosse, annullate o variate per detti residui; 
 
    f) le somme  rimaste  a  riscuotersi  dipendentemente  dai  detti
residui degli anni anteriori. 
 
  Nella parte terza: 
 
    g) il debito o il credito dell'esercizio precedente,  quando  non
si tratti di prima gestione; 
 
    h)  il  debito  per  somme  incassate  indistintamente   per   la
competenza dell'anno e pei residui precedenti, di cui alle lettere b)
e e) sopra accennate; 
 
    i) le somme versate tanto  per  la  competenza  che  pei  residui
anteriori; 
 
    l) i resti per somme rimaste a versare, o il credito  per  quelle
versate in piu' alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. 
 
  Il carico e il discarico di cui alle lettere a) b) d) ed e),  e  di
conseguenza i residui indicati alle lettere  c)  e  f)  del  presente
articolo,  saranno  dimostrati  distintamente  secondo   i   capitoli
iscritti nel bilancio. 
 
  Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli 220  e  221
del titolo V del presente regolamento, gli agenti  anzidetti  debbono
unire al proprio conto un elenco nominativo dei  debitori  dai  quali
noi abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, coll'indicazione
delle cause della mancata riscossione e  col  corredo  dei  documenti
giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli  altri
mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per
riscuotere le dette partite. 
 
  Insieme col conto in denaro,  gli  agenti  che  hanno  ricevuto  in
consegna libri bollettari pel rilascio delle quietanze  ai  debitori,
debbono presentare il  conto  di  carico  e  di  scarico  debitamente
documentato dei bollettari ricevuti e  di  quelli  consumati.  Questo
conto, quanto al carico, deve essere  in  relazione  coll'uscita  che
pegli stessi bollettari figura nel conto dell'economo dell'Intendenza
di finanza.