Art. 651. I conti giudiziali degli agenti gia' singolarmente parificati dalle Ragionerie degli uffici provinciali, sono poi dalle medesime riassunti, secondo i diversi rami di servizio, in analoghi prospetti per provincia o compartimento. Le stesse Ragionerie, fatti i totali resultanti dalla riassunzione dei conti anzidetti, appongono in piedi di ciascun prospetto il certificato di conformita' colle loro scritture complesse, o le variazioni che possono occorrere. Gli intendenti di finanza ed i capi degli uffici provinciali o compartimentali convalidano col loro visto la certificazione o le osservazioni della Ragioneria. Ove ai conti degli agenti siano uniti gli elenchi e i documenti giustificativi delle partite non riscosse, secondo e' prescritto al precedente articolo 650, tali elenchi debbono essere certificati dalla Ragioneria del competente ufficio provinciale o compartimentale, e portare inoltre il visto del capo di detti uffici. Dopo tali riscontri i conti giudiziali degli agenti, coi relativi elenchi e documenti e coi prospetti riassuntivi dianzi accennati, sono trasmessi dalle Intendenze di finanza e dagli altri uffici provinciali o compartimentali alle competenti Amministrazioni centrali.