(Regolamento-art. 651)
 
                              Art. 651. 
 
  I conti giudiziali degli agenti gia' singolarmente parificati dalle
Ragionerie  degli  uffici  provinciali,  sono  poi   dalle   medesime
riassunti, secondo i diversi rami di servizio, in analoghi  prospetti
per provincia o compartimento. 
 
  Le stesse Ragionerie, fatti i totali resultanti dalla  riassunzione
dei conti anzidetti, appongono  in  piedi  di  ciascun  prospetto  il
certificato di conformita'  colle  loro  scritture  complesse,  o  le
variazioni che possono occorrere. Gli intendenti di finanza ed i capi
degli uffici provinciali o compartimentali convalidano col loro visto
la certificazione o le osservazioni della Ragioneria. 
 
  Ove ai conti degli agenti siano uniti gli  elenchi  e  i  documenti
giustificativi delle partite non riscosse, secondo e'  prescritto  al
precedente articolo 650,  tali  elenchi  debbono  essere  certificati
dalla   Ragioneria   del    competente    ufficio    provinciale    o
compartimentale, e portare inoltre il visto del capo di detti uffici. 
 
  Dopo tali riscontri i conti giudiziali degli agenti,  coi  relativi
elenchi e documenti e coi  prospetti  riassuntivi  dianzi  accennati,
sono trasmessi dalle Intendenze  di  finanza  e  dagli  altri  uffici
provinciali  o  compartimentali   alle   competenti   Amministrazioni
centrali.