(Regolamento-art. 652)
 
                              Art. 652. 
 
  Le Amministrazioni centrali, ricevuti dalle Intendenze di finanza o
dagli  altri  uffici  provinciali  o  compartimentali  i  conti   coi
documenti  e  coi  prospetti   riassuntivi   indicati   nell'articolo
precedente, li passano pel competente esame alla propria Ragioneria. 
 
  Questa,  dopo  aver  verificato  i  detti  conti,  riunisce  in  un
prospetto i conti degli agenti delle varie provincie  che  riguardano
uno stesso servizio, appone il suo certificato di conformita' con  le
proprie scritture  a  piedi  di  tale  prospetto  riassuntivo,  e  lo
spedisce alla Corte dei conti insieme coi  conti  degli  agenti,  coi
documenti  giustificativi  ed  i  prospetti   riassuntivi   visti   e
certificati  dalle  Intendenze  di  finanza  o  dagli  altri   uffici
provinciali o compartimentali.