Art. 652. Le Amministrazioni centrali, ricevuti dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffici provinciali o compartimentali i conti coi documenti e coi prospetti riassuntivi indicati nell'articolo precedente, li passano pel competente esame alla propria Ragioneria. Questa, dopo aver verificato i detti conti, riunisce in un prospetto i conti degli agenti delle varie provincie che riguardano uno stesso servizio, appone il suo certificato di conformita' con le proprie scritture a piedi di tale prospetto riassuntivo, e lo spedisce alla Corte dei conti insieme coi conti degli agenti, coi documenti giustificativi ed i prospetti riassuntivi visti e certificati dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffici provinciali o compartimentali.