(Testo unico imposte sui redditi-art. 362)
                              ART. 362 
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti  creditizi
               e finanziari e imprese di assicurazione 
(articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132;
articolo 1, comma 1056, legge 30 dicembre 2018, n. 145;  articolo  1,
comma 712, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  42,  comma  1,
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 1, commi 49 e  50,  legge
20 dicembre 2023, n. 213;  articolo  1,  commi  14  e  15,  legge  30
dicembre 2024, n. 207; articolo 1, commi 76,  77,  78,  79,  80,  81,
                   legge 30 dicembre 2025, n. 199) 
 
1. In via transitoria, per il periodo di imposta successivo a  quello
in corso al 31 dicembre 2014 le svalutazioni  e  le  perdite  di  cui
all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante  cessione  a
titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento  del  loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le  modalita'  stabilite
al comma 2. 
2. L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e  le  perdite  su
crediti di cui all'articolo 106, comma  3,  del  citato  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino  al  periodo  di
imposta in corso al 31  dicembre  2014,  iscritte  in  bilancio  fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non  ancora  dedotte  ai
sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino  al  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili per  il  5  per
cento del loro  ammontare  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso  al
31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2019 e fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025. 
3. In via transitoria, per il periodo d'imposta successivo  a  quello
in  corso  al  31  dicembre  2014  le  rettifiche,  le  perdite,   le
svalutazioni e le riprese di valore nette di  cui  agli  articoli  6,
comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1,  lettera  b-bis),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei  limiti  del
75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le
modalita' stabilite al comma 4. 
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e  le  rettifiche,  le  perdite,  le
svalutazioni e le riprese di valore nette di  cui  agli  articoli  6,
comma 1, lettera c-bis) e 7,  comma  1,  lettera  b-bis)  del  citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritte in bilancio dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai  sensi
dei medesimi articoli 6, comma  1,  lettera  c-bis)  e  7,  comma  1,
lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel testo  in
vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2014  sono
deducibili per  il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
5. La deduzione della quota  del  10  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in  corso  al  31
dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31  dicembre
2026 per la restante parte, pari al 47 per cento. 
6. La deduzione della quota  del  12  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre  2019,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. 
7. La deduzione della quota  del  12  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre  2022,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. 
8. La deduzione della  quota  dell'1  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre  2024,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 
9. La deduzione della  quota  del  3  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre  2026,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 
10. La deduzione della quota dell'11  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre  2025,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi. 
11. La deduzione della quota del 4,70 per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre  2026,  e'  differita,  in  quote  costanti,  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 
12. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla  base  dei
commi 2 e 4, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 
13. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista dall'articolo 112, comma 5, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2028  e  a
quello successivo. 
14. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  rispettivamente
dai commi 1 e 2 dell'articolo 285, e' differita, in  quote  costanti,
al periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2028  e  a  quello
successivo. 
15.  Il  computo  delle  perdite,  ai  sensi  dell'articolo   93,   e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo  30
dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, in diminuzione del reddito: 
a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026  e'  effettuato
limitatamente al maggior  reddito  imponibile  del  medesimo  periodo
d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai  commi
10  e  11  del  presente  articolo,  all'articolo  112,  comma  7   e
all'articolo 349, comma 5, in misura non superiore al  35  per  cento
dello stesso maggior reddito imponibile; 
b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027  e'  effettuato
limitatamente al maggior  reddito  imponibile  del  medesimo  periodo
d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai  commi
da 12 a 14 in misura non superiore  al  42  per  cento  dello  stesso
maggior reddito imponibile. 
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si  applicano  anche  ai  fini
della  determinazione  del  reddito  dei  soggetti  partecipanti   al
consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e  seguenti
del presente testo unico. A tale fine, il reddito complessivo globale
dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al  31  dicembre
2027  si  considera  prioritariamente  formato  dal  maggior  reddito
imponibile  che  si  determina,  rispettivamente,  ai   sensi   delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e  11  del  presente  articolo,
all'articolo 112, comma 7  e  all'articolo  285,  comma  5,  e  delle
disposizioni di cui al comma 15, lettera a), nonche' ai  sensi  delle
disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente
articolo. 
17.  Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il   periodo
d'imposta in corso: 
a) al  31  dicembre  2026,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui ai commi 15, lettera a), e 16; 
b) al  31  dicembre  2027,  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i  commi
2 e 4  del  presente  articolo,  l'articolo  112,  comma  5,  nonche'
l'articolo 349, commi 1 e 2, e applicando le disposizioni di  cui  ai
commi 12, 13, 14,15, lettera b), e 16 del presente articolo; 
c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non  si  tiene  conto
delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14.