ART. 362
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi
e finanziari e imprese di assicurazione
(articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
articolo 1, comma 1056, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1,
comma 712, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 42, comma 1,
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 1, commi 49 e 50, legge
20 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, commi 14 e 15, legge 30
dicembre 2024, n. 207; articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80, 81,
legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. In via transitoria, per il periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014 le svalutazioni e le perdite di cui
all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a
titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro
ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite
al comma 2.
2. L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e le perdite su
crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2014, iscritte in bilancio fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai
sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili per il 5 per
cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025.
3. In via transitoria, per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014 le rettifiche, le perdite, le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6,
comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei limiti del
75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le
modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le rettifiche, le perdite, le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6,
comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritte in bilancio dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
dei medesimi articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1,
lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel testo in
vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre
2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.
6. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
7. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2022, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
8. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
9. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
10. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2025, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
11. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
12. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base dei
commi 2 e 4, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
13. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista dall'articolo 112, comma 5, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a
quello successivo.
14. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti
negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente
dai commi 1 e 2 dell'articolo 285, e' differita, in quote costanti,
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello
successivo.
15. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 93, e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, in diminuzione del reddito:
a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuato
limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo
d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi
10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e
all'articolo 349, comma 5, in misura non superiore al 35 per cento
dello stesso maggior reddito imponibile;
b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e' effettuato
limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo
d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi
da 12 a 14 in misura non superiore al 42 per cento dello stesso
maggior reddito imponibile.
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai fini
della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al
consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e seguenti
del presente testo unico. A tale fine, il reddito complessivo globale
dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre
2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito
imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo,
all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, e delle
disposizioni di cui al comma 15, lettera a), nonche' ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente
articolo.
17. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui ai commi 15, lettera a), e 16;
b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi
2 e 4 del presente articolo, l'articolo 112, comma 5, nonche'
l'articolo 349, commi 1 e 2, e applicando le disposizioni di cui ai
commi 12, 13, 14,15, lettera b), e 16 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto
delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14.